Messa a Terra


Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001 n.462 sancisce l’obbligo a carico di qualsiasi datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche l’impianto di messa a terra della propria attività a tutela della sicurezza delle persone. Il D.P.R. 462/2001 precisa inoltre che sono equiparati ai dipendenti i soci, gli apprendisti, gli stagisti, gli allievi e qualunque altra persona presti la propria opera nella suddetta attività.
Con una nota del Ministero delle Attività produttive (prot. 10723 del 25/02/2005) si è inoltre chiarito che i condomini sono a tutti gli effetti sottoposti a tali verifiche anche in assenza di lavoratori subordinati. Tale verifica viene effettuata, con periodicità biennale o quinquennale a seconda dell'ambiente, da un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
La Divisione Messa a Terra di Apave Italia Cpm Srl esegue verifiche su impianti alimentati in bassa, media e alta tensione; su impianti protetti contro le scariche atmosferiche e ambienti Atex.
Verifiche Periodiche e Straordinarie


In conformità al D.P.R. 162/99, il proprietario dell'immobile o il suo legale rappresentante (es. l'Amministratore di Condominio) ha l'obbligo di sottoporre gli impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e montascale) a verifiche ispettive regolari affidandole a un Organismo Notificato o all'ASL/ARPA competente.
Verifica Periodica (ogni 2 anni)
La verifica periodica deve essere effettuata con cadenza biennale per accertare che i dispositivi ed i componenti di sicurezza dell'ascensore funzionino in efficienza e che la manutenzione sia eseguita a regola d'arte.
Verifica Straordinaria
La verifica straordinaria è obbligatoria ed è finalizzata al ripristino dell'esercizio o alla regolarizzazione dell'impianto nelle seguenti situazioni:
- Modifiche sostanziali: a seguito di trasformazioni o modifiche importanti apportate all'impianto (non rientranti nell'ordinaria manutenzione).
- Incidenti di notevole importanza: a seguito di incidenti verificatisi sull'impianto.
- Esito negativo della verifica periodica: a seguito di fermo dell'impianto dovuto a un verbale con esito negativo, una volta rimosse le cause di pericolo e riparati i difetti riscontrati.
- Richiesta tardiva di matricola comunale: qualora la comunicazione di messa in servizio dell'impianto al Comune/SUAP competente venga effettuata oltre il termine di 60 giorni dalla data della Dichiarazione di Conformità UE. In questo caso, il Comune rilascerà il numero di matricola solo previa presentazione di un verbale di verifica straordinaria che attesti la sicurezza e la perfetta efficienza dell'impianto.
Sollevamento e pressione


Apave Italia CPM SRL è soggetto abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro, ai sensi dell’Art. 71 commi 11 e 12 e All.VII del D.Lgs 81/2008 e D.M. 11 aprile 2011 e successive modifiche e integrazioni.
Le attrezzature di lavoro si suddividono nei gruppi SC (sollevamento cose), SP (sollevamento persone) e GVR (gas, vapore, riscaldamento) come dettagliato nell’All. II del D.M. 11 aprile 2011.
GRUPPO SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
- Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Idroestrattori a forza centrifuga
GRUPPO SP – Sollevamento persone
- Scale aeree ad inclinazione variabile
- Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- Ponti sospesi e relativi argani
- Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi da cantiere
GRUPPO GVR – Gas, vapore, riscaldamento
1. Attrezzature a pressione:
- Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
- Generatori di vapor d’acqua
- Generatori di acqua surriscaldata (da trattarsi come generatori di vapor d’acqua o impianti di riscaldamento in accordo all’art. 3 del D.M. 01.12.1975)
- Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
- Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatori di calore devono rispettare le prescrizioni della Raccolta R dell’ISPESL)
- Forni per le industrie chimiche ed affini
2. Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore, certificati CE come insiemi secondo il D.Lgs 93 del 25.02.2000
La verifica viene effettuata con la periodicità prevista dall’Allegato VII D.lgs. 81/2008 ed è finalizzata ad accertare la conformità delle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante, le specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Le tariffe sono stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vengono aggiornate automaticamente ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati relativi al mese che precede l’aggiornamento.
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