Messa a Terra
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001 n.462 sancisce l’obbligo a carico di qualsiasi datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche l’impianto di messa a terra della propria attività a tutela della sicurezza delle persone. Il D.P.R. 462/2001 precisa inoltre che sono equiparati ai dipendenti i soci, gli apprendisti, gli stagisti, gli allievi e qualunque altra persona presti la propria opera nella suddetta attività.
Con una nota del Ministero delle Attività produttive (prot. 10723 del 25/02/2005) si è inoltre chiarito che i condomini sono a tutti gli effetti sottoposti a tali verifiche anche in assenza di lavoratori subordinati. Tale verifica viene effettuata, con periodicità biennale o quinquennale a seconda dell'ambiente, da un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
La Divisione Messa a Terra di Apave Italia Cpm Srl esegue verifiche su impianti alimentati in bassa, media e alta tensione; su impianti protetti contro le scariche atmosferiche e ambienti Atex.
Regolamento divisione messa a terra
Ascensori
Ai sensi del D.P.R. 162/99, gli ascensori devono essere ispezionati a cadenza biennale da un Organismo Notificato per accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto siano in condizioni di efficienza e se i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente. Il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante devono garantire il rispetto di tale periodicità.
Se a seguito dell’ispezione periodica viene rilasciato un verbale con esito negativo, si dispone il fermo dell’impianto.
Il D.P.R. 162/99 stabilisce l’obbligo di effettuare una verifica straordinaria in presenza di esito negativo di precedente verifica periodica, e anche a fronte di modifiche all’impianto non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione (ad esempio: sostituzione del macchinario, del gruppo cilindro pistone, del quadro di manovra, della cabina, delle porte di piano, variazione della portata e della corsa o del cambiamento di velocità), o di incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio.
Apave Italia Cpm Srl è Organismo Notificato per eseguire verifiche periodiche secondo il D.P.R. 162/99.
Regolamento per la valutazione della conformita' degli ascensori
Sollevamento e pressione
Apave Italia CPM SRL è soggetto abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’effettuazione delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro, ai sensi dell’Art. 71 commi 11 e 12 e All.VII del D.Lgs 81/2008 e D.M. 11 aprile 2011 e successive modifiche e integrazioni.
Le attrezzature di lavoro si suddividono nei gruppi SC (sollevamento cose), SP (sollevamento persone) e GVR (gas, vapore, riscaldamento) come dettagliato nell’All. II del D.M. 11 aprile 2011.
GRUPPO SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
- Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Idroestrattori a forza centrifuga
GRUPPO SP – Sollevamento persone
- Scale aeree ad inclinazione variabile
- Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- Ponti sospesi e relativi argani
- Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi da cantiere
GRUPPO GVR – Gas, vapore, riscaldamento
1. Attrezzature a pressione:
- Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
- Generatori di vapor d’acqua
- Generatori di acqua surriscaldata (da trattarsi come generatori di vapor d’acqua o impianti di riscaldamento in accordo all’art. 3 del D.M. 01.12.1975)
- Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
- Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatori di calore devono rispettare le prescrizioni della Raccolta R dell’ISPESL)
- Forni per le industrie chimiche ed affini
2. Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore, certificati CE come insiemi secondo il D.Lgs 93 del 25.02.2000
La verifica viene effettuata con la periodicità prevista dall’Allegato VII D.lgs. 81/2008 ed è finalizzata ad accertare la conformità delle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante, le specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Le tariffe sono stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vengono aggiornate automaticamente ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati relativi al mese che precede l’aggiornamento.
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