Recipienti Semplici a
Pressione
La Direttiva sui recipienti semplici a pressione (2014/29/UE) disciplina i recipienti che sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento della loro immissione allo scopo di garantire la tutela della salute e della sicurezza relativamente ai rischi di fuga o di scoppio.
La Direttiva riguarda, ad eccezione di alcune esclusioni, recipienti saldati fabbricati in serie, contenenti aria o azoto, sottoposti a una pressione superiore a 0.5 bar e non destinati ad essere esposti alla fiamma.
Le parti ed i componenti possono essere fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto. La Direttiva prevede il rispetto, da parte del fabbricante (o del suo mandatario stabilito nella Comunità), dei requisiti essenziali di sicurezza, della progettazione e fabbricazione, e richiede la valutazione della conformità del recipiente semplice a pressione da parte di un Organismo Notificato Europeo.
Attrezzature a Pressione
PED
Al fine della valutazione della conformità PED, le attrezzature a pressione devono essere classificate in diverse categorie di rischio in funzione di alcuni parametri (tipologia di fluido contenuto, potenziale energetico, pressione, volume, dimensioni): a seconda della categoria di rischio è necessario scegliere il modulo applicativo o procedura di valutazione delle conformità da utilizzare tra quelli previsti dalla Direttiva.
La Direttiva prevede il rispetto, da parte del fabbricante (o del suo mandatario stabilito nella Comunità), dei requisiti essenziali di sicurezza, progettazione e fabbricazione, e richiede la valutazione della conformità dell’attrezzatura a pressione da parte di un Organismo Notificato Europeo.
Attrezzature a Pressione Trasportabili
T-PED
La Direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili, subentrata alla 1999/36/CE, disciplina la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorare la loro sicurezza e garantirne la libera circolazione nel mercato comunitario.
Il campo di attuazione della direttiva riguarda diverse attrezzature destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o in soluzione, che presentano 3 caratteristiche: la pressione, la pericolosità e la trasportabilità.
- I recipienti a pressione, i loro rubinetti ed accessori
- Le cisterne (per gpl, per trasporto di merci pericolose..)
- I veicoli batteria, i contenitori per gas a elementi multipli, i loro rubinetti e accessori
- Le cartucce di gas
- Le bombole (per gpl, per gas trasportabili..)
- Le valvole per bombole trasportabili
La Direttiva prevede il rispetto, da parte del fabbricante (o del suo mandatario stabilito nella Comunità), dei requisiti essenziali di progettazione e fabbricazione, e richiede la valutazione della conformità da parte di un Organismo Notificato Europeo.
Giocattoli
Essa copre in maniera uniforme tutti i requisiti sia meccanico-fisici, di infiammabilità, elettrici, di igiene e chimici. Identifica inoltre i vari operatori economici coinvolti (fabbricante, mandatario, importatore o distributore) e figura per figura ne codifica gli obblighi specifici.
La Direttiva impone al fabbricante l'obbligo di redigere una dichiarazione CE di conformità e di predisporre tutta la documentazione tecnica quando il giocattolo viene immesso sul mercato europeo.
L’Organismo Notificato può esaminare, su richiesta del fabbricante, tale documentazione tecnica per riscontrare un’eventuale pericolosità del giocattolo, considerandone per esempio la resistenza strutturale, la presenza di piccole parti ingeribili, il rischio di infiammabilità, quello elettrico o chimico, eseguendo una valutazione di conformità CE sul prodotto.
Macchine
Per accedere ai mercati dell’Unione Europea, i prodotti commercializzati devono rispettare i requisiti previsti dalla legislazione in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente. La marcatura CE apposta su un prodotto ne permette la libera circolazione all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) ed è immagine dell’assunzione di responsabilità da parte del fabbricante del rispetto dei requisiti essenziali di tutte le direttive applicabili. A seconda dei prodotti e delle relative direttive, può essere obbligatorio l’intervento di un Organismo Notificato: Apave Italia CPM è Organismo Notificato Europeo – CE 0398 sia per l’esame Ce di Tipo che per la Certificazione di Qualità Totale per:
- Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s
- Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale
- Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale
- Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione
- Ponti elevatori per veicoli
- Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri
La Direttiva Macchine 2006/42/CE, entrata in vigore il 29 dicembre 2009, garantisce la libera circolazione delle macchine e definisce i requisiti di sicurezza e di salute pubblica ai quali le macchine sono soggette al momento della prima immissione sul mercato e della prima messa in servizio. Tali requisiti si applicano in sede di progettazione, fabbricazione, installazione, utilizzo, manutenzione e dismissione della macchina.
Sono soggette a questa Direttiva le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, catene funi e cinghie, i dispositivi di trasmissione meccanica, le quasi-macchine (ad esempio, un sistema di azionamento).
La Direttiva distingue alcune categorie di macchine (definite all’interno dell’Allegato IV) per le quali è necessaria una particolare procedura di certificazione, identifica i requisiti essenziali di sicurezza cui le macchine debbono rispondere (Allegato I) e codifica, in funzione del tipo di macchina, le modalità che il fabbricante deve seguire per dichiararne la Conformità ed apporre la marcatura CE.
Per le macchine comprese nell'allegato IV della Direttiva, la conformità ai requisiti è può essere stabilita nel corso di procedure di valutazione eseguite da un Organismo Notificato Europeo.
Ascensori
Si intende per «ascensore» un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull´orizzontale è superiore a 15 gradi, o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.
Secondo la Direttiva gli ascensori, prima della loro commercializzazione all’interno dell’Unione Europea, devono essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità da parte di un Organismo Notificato Europeo e marcati CE.
Prodotti da costruzione
Il Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) destinati ad essere usati come parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile). Questi prodotti devono rispettare requisiti e prestazioni essenziali, quali resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di fuoco, igiene, salute e ambiente, sicurezza e accessibilità di utilizzazione, protezione contro il rumore, risparmio energetico e isolamento termico, uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni.
Il fabbricante ha inoltre l’obbligo di garantire la rintracciabilità dei prodotti, per consentirne l’eventuale ritiro o richiamo dal mercato nel caso non rispettino le regole espresse dalla Marcatura CE.
Scarica il regolamento di certificazione per i prodotti da costruzione
Scarica il decreto di autorizzazione
I nostri altri accreditamenti
del marchio CE
- EN 12620 : Aggregati per calcestruzzo
- EN 13043 : Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati
- EN 13139 : Aggregati per malta
- EN 13242 : Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
- EN 13383-1 : Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche
- EN 13450 : Aggregati per massicciate per ferrovie
- EN 13055-1 : Aggregati leggeri – Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione
- EN 13108-1 : Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo
- EN 13108-2 : Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili
- EN 13108-3 : Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero
- EN 13108-4 : Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato
- EN 13108-5 : Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso
- EN 13108-6 : Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 6: Asfalto colato
- EN 13108-7 :Miscele bituminose – Specifiche del materiale – Parte 7: Conglomerato bituminoso ad alto tenore di vuoti
- EN 10025-1 : Prodotti laminati a caldo di acciaio per impieghi strutturali – Parte 1: Condizioni generali tecniche di fornitura
- EN 10210-1 : Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali – Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura
- EN 10219-1 : Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate– Parte 1: Condizioni tecniche di fornitura
- EN 13479 : Materiali d’apporto per la saldatura – Norma generale di prodotto per i metalli d’apporto e per i flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici
- EN 14399 : Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato - Parte 1: Requisiti generali
- EN 1090-1 : Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali
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